Legge sul diritto d'autore - articolo 1
"Opere protette"
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al
teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della
Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e
resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399.
Legge sul diritto d'autore - articolo 2
"Specificazione delle opere tutelate"
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in
forma scritta quanto se orale;
.....Omissis......
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali quale
risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata
dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un
programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende
anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
Legge sul diritto d'autore - articolo 3
"Opere collettive"
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno
carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un
determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico,
quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette
come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle
opere o sulle parti di opere di cui sono composte.---
Legge sul diritto d'autore - articolo 12-bis
"Software creato dal dipendente"
Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore
dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di
lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma
creato.
Legge sul diritto d'autore - articolo 13
"Diritto di riproduzione"
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dellopera
con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, ...omissis.... ed
ogni altro procedimento di riproduzione.
Legge sul diritto d'autore - articolo 14
"Diritto di trascrizione"
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare
l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo
precedente.
Legge sul diritto d'autore - articolo 17
"Diritto esclusivo di distribuzione"
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in
commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi
mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì il
diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati
dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita,
effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a
fni di insegnamento o di ricerca scientifica.
Legge sul diritto d'autore - articolo 18
"Diritto di modificazione ed elaborazione"
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione, di
elaborazione e di trasformazione dell'opera prevista nell'art. 4.
......omissis.....
(L'autore) Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi
modificazione.
Legge sul diritto d'autore - articolo 18-bis
"Diritto esclusivo di noleggio e prestito"
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali,
di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo
limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale
diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli
originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da
istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli
di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di
terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in
qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di
fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua
volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo.
6.....omissis.......
Legge sul diritto d'autore - articolo 20
"Diritti morali dell'autore"
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti
nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi,
l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno
dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
......omissis.......
Legge sul diritto d'autore - articolo 25
"Durata dei diritti di utilizzazione economica"
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al
termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Legge sul diritto d'autore - articolo 27 bis
"Durata dei diritti di utilizzazione dell'autore del software"
La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista
dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla
norma.
Legge sul diritto d'autore - articolo 64-bis, primo comma, lettera C
"Diritti esclusivi dell'autore di riproduzione, traduzione, modificazione e
distribuzione al pubblico"
1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti
esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il
diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale del programma per
elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali
il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del
programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del
programma per elaboratore, nonchè la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza
pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione del programma per
elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma
nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo
consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della
Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o
di una copia dello stesso.
Legge sul diritto d'autore - articolo 64-ter
"Diritti dell'utilizzatore di riprodurre e modificare il programma, di effettuare
una copia di riserva e di studiare il programma"
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le
attività indicate nell'Art. 64-bis, lettere a) e b), allorchè tali attività sono
necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da
parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del
programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale
copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il
funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è
basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante
operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del
programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in
violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.
Legge sul diritto d'autore - articolo 64 quater
"Decodificazione del software"
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione
del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'Art.
64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano
indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità,
con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purchè siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto
di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente
e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale per conseguire
l'interoperabilità;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù
della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi del conseguimento dell'interoperabilità del programma
creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di conseguire l'interoperabilità
del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un
programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni
altra attività che violi il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.399, le disposizioni
del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei
diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.
Legge sul diritto d'autore - articolo 103
"Registro del software"
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un registro generale sulle
opere protette ai sensi di questa legge.
La SIAE cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con le
indicazioni dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre
indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata altresì, la tenuta di un
registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene
registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data
di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio
dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede sino a prova contraria della esistenza dell'opera e del fatto
della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati
sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le
opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato
nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti
informatici.
Legge sul diritto d'autore - articolo 104
"Registrazione degli atti che trasferiscono diritti sul programma"
Possono, altresì, essere registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata,
con le forme stabilite dal regolamento, gli atti fra vivi che trasferiscono in tutto o in
parte, i diritti riconosciuti da questa legge o costituiscono sopra di essi diritti di
godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti
medesimi. Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od
amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi
speciali.
Legge sul diritto d'autore - articolo 105
...............Omissis............
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
...............Omissis............
Legge sul diritto d'autore - articolo 107
"Trasmissione dei diritti di utilizzazione"
I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i
diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o
trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme
contenute in questo capo.
Legge sul diritto d'autore - articolo 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
Legge sul diritto d'autore - articolo 142
"Diritto di ritirare l'opera dal commercio"
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal
commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di
riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non trasmissibile.
Agli effetti di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone
alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale da'
pubblica notizia dell'intento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni,
gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio
della pretesa dell'autore, o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.
Legge sul diritto d'autore - articolo 143
L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate
dall'autore, ordina il divieto di riproduzione ....Omissis ..... dell'opera, a condizione
del pagamento di una indennità a favore degli interesssati, fissando la somma
dell'indennizzo ed il termine per il pagamento.
..... Omissis.....
Legge sul diritto d'autore - articolo 156
"Difese e sanzioni civili"
Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui
spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la
ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il
suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.
L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del Codice di
procedura civile.
Legge sul diritto d'autore - articolo 158
"Rimozione o distruzione del software illecito"
Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante
può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui
risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.
Legge sul diritto d'autore - articolo 159
"Software contraffatto acquistato in buona fede"
La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto
che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonchè gli apparecchi
impiegati per la riproduzione o diffusione che, per loro natura, non possono essere
adoperati per divesa riproduzione o diffusione.
Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere
impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue
spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.
..........omisssis.......
Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, e le copie e gli apparecchi
soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del
risarcimento dovutogli.
I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le
copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
Legge sul diritto d'autore - articolo 161
"Descrizione, accertamento, perizia e sequestro di software illecito"
Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, può essere
ordinata dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od anche il
sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.
Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più
persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto d'autore
è imputabile a tutti i coautori.
L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro
dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in
qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratore.
Legge sul diritto d'autore - articolo 169
"Azione per la difesa del diritto alla paternità dell'opera"
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera
può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non
possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle
indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di
pubblicità.
Legge sul diritto d'autore - articolo 170
"Azione per la difesa del diritto all'integrità dell'opera"
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre
alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato
dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma
primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
Legge sul diritto d'autore - articolo 171
"Sanzioni penali"
Salvo quanto previsto dall'Art. 171-bis, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4
milioni chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone
altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso
pubblico, o introduce e mette in circolazione nella Repubblica esemplari prodotti
all'estero contrariamente alla legge italiana.
b)....... omissis......
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di
elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di
rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o
di rappresentare;
e) .....omissis......
f) .....omissis......
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1 milione,
se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità
ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o
altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla
reputazione dell'autore.
Legge sul diritto d'autore - articolo 171-bis
"Sanzioni penali"
1.Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai
medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate,
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i
medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della
multa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a
L.3.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto
dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo
commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in
locazione su supporti contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori ai
sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
2.La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in
uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati.
Legge sul diritto d'autore - articolo 171-quater
"Sanzioni penali per noleggio o locazione abusiva"
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un
anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a
fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o
supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore;
b) ......omissis.....
Legge sul diritto d'autore - articolo 185
"Applicazione della legge"
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la
prima volta.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano
state pubblicate per la prima volta in Italia.
Legge sul diritto d'autore - articolo 186
"Applicazione della legge ad opere straniere"
Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la
sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento
detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni
stabilite negli articoli seguenti.
Legge sul diritto d'autore - articolo 199-bis
"Applicazione della legge a tutti i programmi"
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.