Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:
Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992 n. 489, recante delega al Governo per
l'attuazione della direttiva giuridica dei programmi per elaboratore:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre
1992:
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli
affari regionali, di concerto con i Ministri, degli affari esteri, di grazia e giustizia e
del tesoro:
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. All'art 1 della legge 22 aprile 1941. n. 633. è aggiunto il seguente comma: "Sono
altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della
Convenzione di Berna sulla protezione delle opere lettrarie ed artistiche ratificata e
resa esecutiva con legge 20 giungo 1978, n. 399".
Art. 2.
1. Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente
numero: "I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè
originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla
tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il
termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del
programma stesso."
Art. 3.
1. Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: "Art.
12-bis - Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal
lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo
datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del
programma creato".
Art. 4.
1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 27-bis. - La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per
elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi
casi, a decorrere dal 1ø gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica
l'evento considerato dalla norma".
Art. 5
1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
aggiunta la seguente sezione:
"Sezione VI - Programmi per elaboratore"
Art. 64-bis. - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e
64-quarter, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per
elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per
elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali
il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del
programma per elaboratore richiedono una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti:
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del
programma per elaboratore, nonchè la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza
pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione del programma per
elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma
nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo
consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della
Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o
di una copia dello stesso.
Art. 64-ter - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettea a) e b), allorchè
tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla
sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia di
riserva del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma,
qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il
funzionamento del programma allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è
basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante
operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del
programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in
violazione del presente comma sono nulli.
Art. 64-quarter. - 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta
qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua
forma ai sensi dell'art. 64-bis. lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma
del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per consegure
l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per eleboratore creato
autonomamente purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto
di usare una copia del programma oppure, per conto loro, da chi è autorizzato a tal fine:
b)le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente
e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c)le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per
conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù
della loro applicazione:
a)siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma
creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità
del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un
programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni
altra attività che violi il diritto d'autore.
3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni
del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizo agli interessi legittimi del titolare dei
diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma".
Art. 6.
1. All'art 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
integrazioni:
a) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di
un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene
registrato ilnome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data
di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio
dei diritti esclusivi".
b) Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
"I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e
strumenti informatici".
Art. 7.
1. All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in
qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratore".
Art. 9.
1. Al primo comma dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono permesse le
seguenti parole: "Salvo quanto previsto dell'art. 171-bis".
Art. 10
1. Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 171-bis. -
1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai
medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate,
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i
medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della
multa da L. 500.00 a L. 600.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi
mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione aribitraria o l'elusione
funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena
non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto
è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione,
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato
precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati
dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
2. La condanna per i reati previsti al comma I comporta la pubblicazione della sentenza in
uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati".
Art. 11
1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 199-bis - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data".
Art. 12
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Società
italiana degli autori e editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge saranno determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione
di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1992